Detrazione fiscale 50% per ristrutturazione edilizia

Vuoi ristrutturare parte della tua abitazione o parti comuni del condominio? Continua a leggere quali sono le detrazioni fiscali a cui puoi accedere.

Puoi accedere alla detrazione fiscale del 50%, con un tetto di spesa massima è di € 96.000, come riportato dall’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 (testo unico dell’ edilizia) se i lavori da svolgere riguardano:

 

– manutenzione straordinaria
– restauro e risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia

 

Per questa tipologia di lavori è necessaria una pratica edilizia che va inoltrata al proprio comune di residenza da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere), ad esclusione dei lavori di installazione di caminetti e stufe con rendimento superiore al 70% che non necessitano di pratica edilizia, in quanto rientrano in un progetto di risparmio energetico.

 

Chi può usufruire della detrazione?
Beneficiari possono essere sia i proprietari degli immobili, sia chi vanta un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sul bene oggetto dell’intervento, purché ne sostenga le relative spese.

 

Come usufruire della detrazione?
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
– nella causale del versamento il riferimento alla norma (Art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917)
– il codice fiscale del soggetto che effettua il bonifico
– la partita Iva del beneficiario del pagamento

 

Importante
Il pagamento può essere effettuato anche tramite finanziamento rateale, a patto che venga comunicato alla finanziaria, nel momento del contratto, l’esigenza di voler fruire della detrazione fiscale.

 

Come presentare la richiesta di detrazione?
Per accedere ala detrazione si dovrà presentare al proprio commercialista o al CAF di riferimento la seguente documentazione:
– copia del permesso edilizio se previsto (o l’autocertificazione nel caso di acquisto di caminetti e stufe)
– copia delle fatture intestate a chi sostiene la spesa
– le ricevute dei bonifici ( o il rendiconto del finanziamento )
– l’attestato del produttore

 

Chi effettua interventi di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili (caminetti e stufe a legna/pellet), dovrà obbligatoriamente trasmettere i dati dell’intervento all’Enea entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

Detrazione fiscale 50% per la riqualificazione energetica (Ecobonus)

E’ stato riconfermato anche l’Ecobonus, detrazione Irpef applicabile a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di un edificio.

 

La detrazione Irpef sarà del 50% su interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari, mentre varierà nel caso di condomini in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti.

La detrazione Irpef sarà del 65% rimane in un numero limitato di casistiche:

  • –  sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaia a condensazione pari a classe A e che ci sia una contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.
  • – sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale venga sostituito con un impianto dotato di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata + caldaia a condensazione).
  • – acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Anche in questo caso la detrazione sarà spalmata in dieci quote annuali di pari importo.

 

Come accedere all’Ecobonus?
Per beneficiare delle agevolazioni dell’Ecobonus bisognerà pagare le fatture con bonifico dedicato in cui compariranno:
– nella causale del versamento con riferimento alla norma
– il codice fiscale del soggetto che effettua il bonifico
– la partita Iva del beneficiario del pagamento

Contributi del Conto Termico

IN COSA CONSISTE

Dal 31 Maggio 2016 è entrato in vigore il “Conto Termico 2.0”, che rispetto a quello in vigore nel 2013, semplifica e amplia gli interventi incentivabili.

Rimane un contributo in denaro, concesso a chi acquista una stufa, un termocamino o una caldaia a biomassa che rientrano in particolari requisiti e che vengono installati in sostituzione a vecchi impianti già esistenti.

Non è una detrazione fiscale, bensì un incentivo a fondo perduto, che va a coprire fino al 65% della spesa sostenuta. Viene erogato direttamente dal GSE in soluzione unica nel caso il contributo sia inferiore o uguale a € 5.000.

L’incentivo è rilasciato in circa due mesi dalla data di attivazione del contratto (pagamento prima rata ultimo giorno del mese successivo a quello del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto).

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il contributo può essere richiesto da privati (imprese, persone fisiche, condomini) o da amministrazioni pubbliche che hanno intenzione di sostituire un vecchio apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet).

Il conto termico può essere inoltre richiesto da aziende agricole o imprese operanti nel settore forestale che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Il calcolo di come viene erogato il contributo varia a seconda di alcuni fattori:

– la potenza nominale del prodotto scelto (comunque superiore all’85%)

– le emissioni polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto scelto

– le ore di funzionamento calcolate in media in base alla Provincia e al Comune in cui sarà installato il prodotto

Di conseguenza, un prodotto ad alto rendimento e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, installato in una zona climatica particolarmente fredda, otterrà un contributo più alto rispetto ad un prodotto con performance inferiori e installato in un’area più calda.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

La richiesta per poter usufruire del conto termico va effettuata presso il GSE (Gestore Servizi Energetici), l’ente responsabile della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi.

Per non incorrere in spiacevoli disguidi ci siamo convenzionati con uno studio di professionisti in grado di seguire passo passo tutte le richieste stabilite dalla norma.

 

DOCUMENTI DA SCARICARE

Per maggiori informazioni sul Conto Termico, vi invitiamo a scaricare la documentazione qui allegata:
▪ Testo integrale del Decreto Ministeriale DM 16/2/2016
Per maggiori informazioni sulle procedure operative e sui documenti da presentare per ottenere il contributo, visitate il portale GSE al seguente indirizzo: http://www.gse.it/it/ContoTermico/Pages/default.aspx

Cosa si intende per sostituzione?

Si intende la rimozione di un vecchio generatore con uno nuovo, non superiore per potenza termica del 10% rispetto al precedente e destinato ad erogare energia alle medesime utenze.

Non sono ammessi gli interventi che portano un incremento della potenza superiore l 10% rispetto al generatore sostituito.

Se l’impianto risultasse insufficiente a coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto che superi la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto.

Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gas GPL?

La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5.

Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gasolio?

Questo è un caso tipico ammesso dal GSE, che riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o – appunto – a gasolio. Va sempre tenuto presente che il nuovo apparecchio non deve superare di più del 10% la potenza della caldaia sostituita (a meno di un’asseverazione tecnica adeguata che giustifichi il potenziamento dell’impianto).

Posso accedere al contributo del Conto Termico e contemporaneamente alle detrazioni fiscali?

No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nel bonifico va già indicato il tipo di incentivo a cui si intende accedere (vedi esempio di bonifico per il Conto Termico).

Il contributo del Conto Termico può superare il costo effettivo del prodotto?

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, a partire dal 19 luglio 2014, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).

Devo sostituire un vecchio camino aperto, che non ha targhe che ne attestino la potenza. Come posso procedere?

Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.

Come dev’essere compilata la causale del bonifico?

Il bonifico deve riportare il riferimento al decreto, la tipologia dell’intervento (2B nel caso degli apparecchi a biomassa, 2C nel caso dei pannelli solari), il numero/anno
fattura, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale/partita IVA del beneficiario. Attenzione: è necessario NON UTILIZZARE i modelli standard di
bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% – 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%). L’indicazione
nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determina la non accettazione della richiesta. Se inizialmente chi “sbagliava” il
bonifico (spesso per colpa della banca) riceveva un preavviso di rigetto e riusciva quindi a “salvare” la pratica, ora l’errata esecuzione del bonifico comporterà la non
accettazione della richiesta, quindi un rigetto diretto.
Per inciso, la causale del bonifico deve essere compilata come segue:
Esempio di compilazione di una causale:
“DM 28/12/2012 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910” “(rif. Decreto) [DM
28/12/2012] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo
fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]”
Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ – ; …) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.

IVA agevolata su caminetti e stufe

Con legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.

Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe, la cui funzionalità prevede il collegamento alla canna fumaria

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

(1)
Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 su fabbricati residenziali.

(2)
Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78

(2)
Costruzione o Ampliamento di un’abitazione non di lusso.

(2)
Cessioni di beni "finiti" con posa in opera10% (ad eccezione dei beni significativi)

(3)
10%4%
Cessioni di beni "finiti" senza posa in opera22%10%4%

(1) L’installazione di un caminetto/stufa rientra nel concetto di Manutenzione Straordinaria in quanto finalizzata al risparmio energetico. (c. Circ. Min. Fin. N. 57/E del 24/02/1998 che richiama il D.M. Ind. Comm. Art. 15/02/1992).

É necessaria una pratica edilizia o almeno una comunicazione al Comune (verificare con l’ufficio tecnico del proprio Comune). Se la pratica non è prevista, colui che richiede l’applicazione dell’iva ad aliquota ridotta produrrà un’autodichiarazione in cui descrive il lavoro eseguito e dichiara che per la sua esecuzione non è prevista una pratica edilizia.

(2) É necessaria una pratica edilizia valida (Permesso Edilizio, SCIA, o altro).

(3) Si considera bene significativo, il caminetto/stufa dotato di un circuito che scalda l’acqua per il riscaldamento o l’acqua sanitaria. Nel caso di cessione con posa in opera di un bene significativo, l’aliquota iva del 10% di applica sul valore della manodopera, delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni non significativi necessari per l’esecuzione dei lavori, mentre sul bene significativo l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (compreso anche il valore del bene significativo) ed il valore del medesimo bene significativo.

In fattura, occorre indicare separatamente il valore dei beni non significativi ed il valore dei beni significativi, anche se per questi ultimi viene applicata l’aliquota agevolata sull’intero importo.

Il cliente rilascia al fornitore del bene la richiesta di applicazione dell’iva ad aliquota ridotta.

IVA agevolata su pavimenti, marmi, sanitari, rubinetteria

Nell’intento di semplificare l’attribuzione della giusta aliquota IVA riportiamo nella sottostante tabella i vari casi in cui normalmente incorriamo per la vendita dei nostri prodotti.

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privataManutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78Costruzione o ampliamento di un’abitazione non di lusso
Cessioni di beni “finiti” (sanitari, rubinetti, caminetti e stufe) con posa in opera10% con la limitazione di alcuni beni significativi 10%4%
Cessione di beni “finiti” (sanitari, rubinetti, caminetti e stufe) senza posa in opera22%10%4%
Cessione di beni semilavorati (pavimenti, rivestimenti, marmi) con posa in opera10%10%4%
Cessione di beni semilavorati (pavimenti, rivestimenti, marmi) senza posa in opera22%22%22%

Bonus mobili

E’ prevista l’agevolazione fiscale per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, che consente a chi effettua dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di poter detrarre dalle tasse anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici di classe A+.

Rientrano in questa agevolazione gli acquisti di mobili da bagno, utilizzati come completamento di arredo nell’immobile da ristrutturare.

Pertanto il bonus mobili è strettamente legato a chi ha effettuato degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Un esempio: l’anno scorso ho iniziato i lavori di ristrutturazione edilizia per rinnovare il mio bagno ma non ho ancora acquistato il mobile, per il fatto di aver eseguito tali lavori posso acquistare il mio mobile nell’anno in corso e portarlo in detrazione.

 

Il tetto massimo di spesa detraibile è di € 5.000 da suddividere in 10 quote di pari importo.
Le spese rientranti nel bonus mobili possono essere pagate:

  • – Tramite bonifico bancario, parlante o postale ordinario
  • – Tramite carte di credito o carte di debito

SISMA BONUS

Con la nuova legge di stabilità è stato aggiunto alla rosa degli incentivi anche il cosiddetto sisma bonus, che prevede una detrazione dal 50% all’85% delle spese, sostenute per adeguare alle misure antisismiche gli immobili che si trovano in zone ad alto rischio sismico.

Il tetto massimo di spesa è fissato a 96.000€, salvo aggiornamenti normativi.

Si potrà arrivare a un 70%-80% di spese detraibili a seconda della classe di rischio ottenuta a seguito degli interventi e fino all’85% per lavori riguardanti un intero condominio.

E’ applicabile anche alle seconde case e a quelle attività produttive che si trovano in zona sismica 1-2-3.

Tra le spese che si potranno detrarre sono presenti anche quelle per la classificazione e la verifica sismica.

BONUS STRUTTURE TURISTICO – ALBERGHIERE

E’ stato prorogato per due ulteriori anni anche il credito d’imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere, compresi gli agriturismi. Il bonus è previsto a condizione che vengano effettuati interventi con finalità anche di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica, acquisto di mobili. Il credito sarà ripartito in due quote annuali di pari importo.